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Approvata la modifica sull’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

In conformità al diritto europeo e internazionale, per diversi prodotti chimici particolarmente pericolosi sono state definite nuove limitazioni per la fornitura e l’impiego oppure completate quelle esistenti.

La modifica ha interessato in particolare i perfluorottano sulfonati, utilizzati in passato come sostanze impregnanti, o gli accumulatori contenenti cadmio. Il 10 dicembre 2010, il Consiglio federale ha approvato le relative modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) contiene già ora limitazioni e divieti per circa trenta sostanze e gruppi di prodotti come pure speciali prescrizioni in merito all’etichettatura di prodotti chimici particolarmente pericolosi. Tali prescrizioni sono conformi al diritto europeo e alle convenzioni internazionali in materia di prodotti chimici.

In seguito al recente inasprimento delle disposizioni deciso dall’Unione europea e all’integrazione, decisa nel 2009, di nove nuove sostanze nella Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, diversi punti della legislazione svizzera non risultavano più conformi  al diritto internazionale. Per garantire in Svizzera lo stesso livello di protezione dell’Unione europea è stato necessario procedere alla modifica dell’ORRPChim. Il 10 dicembre 2010, il Consiglio federale ha approvato tali modifiche.

Quali sono le modifiche?

Le numerose modifiche riguardano i perfluorottano sulfonati (PFOS), in passato utilizzati in diversi modi, ad esempio come sostanze impregnanti per prodotti tessili o ignifugi. La produzione, la fornitura e l’impiego dei PFOS è in linea di principio vietata e, fino a nuovo avviso, tollerata solo per gli scopi ancora privi di prodotti alternativi. Sono quindi previste deroghe per i processi nei settori della fotografia e della galvanizzazione, per i liquidi idraulici nei settori dell’aeronautica e dell’astronautica e per i prodotti medicinali. Termini transitori sono stati fissati per l’impiego delle riserve di prodotti ignifugi ancora esistenti.

Altre modifiche dell’ORRPChim:

l’immissione sul mercato di batterie al nichel-cadmio per apparecchi è limitata a pochi ambiti d’impiego quali le apparecchiature mediche, i sistemi di allarme o gli utensili elettrici senza cavo;

le deroghe ai divieti esistenti relativi ai metalli pesanti negli autoveicoli e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono state aggiornate;

i catrami contenenti idrocarburi policiclici aromatici non sono più ammessi per il trattamento delle superfici di rivestimenti, mastici, leganti per rivestimenti, vernici e piattelli.
Modifica anche delle direttive di etichettatura

Determinate direttive di etichettatura sono state uniformate con quelle dell’Unione europea. Si tratta in particolare delle etichettature di batterie e apparecchi come pure di contenitori, apparecchi e impianti contenenti sostanze climalteranti.


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